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Chi siamo

Siamo nati l’8 maggio 2006 per la passione di un gruppo  di tredici amici, collezionisti e amanti della regolarità riuniti insieme.
In pochi anni siamo stati federati A.S.I. (nel 2012) e oggi contiamo più di 700 Soci.

Compongono oggi il Consiglio Direttivo del CAVEM:

  • Claudio Mereu               – Presidente

  • Giancarlo Mondellini    – Vice Presidente

  • Alberto Bergamaschi   – Responsabile Rapporti con la stampa

  • Mario Bergomi              – Responsabile Moto

  • Filippo De Bellis            – Responsabile Gruppo Giovani

  • Guido Marelli                 – Responsabile Marketing

  • Luciano Monni               – Responsabile Area Tecnica e Segretariale

  • Angelo Strada                – Responsabile Rapporti Internazionali

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Il nostro Staff di volontari

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Luciano Monni
Responsabile
Area Tecnica

Giancarlo Brasi_edited.png

Walter Baroni
Commissario
Tecnico Auto

 

Massimo Bonsignori
Commissario
Tecnico Moto

 

Giancarlo Brasi
Commissario
Tecnico Auto

 

Segreteria

Cinzia Manusardi
 

Roberto Gilli

Giulia
Qiu

Statuto

ART. 1

Viene costituita l’Associazione denominata
“Circolo Ambrosiano Veicoli d’Epoca Milano C.A.V.E.M.”
anche detta per brevità “C.A.V.E.M.”

La sede è fissata in Milano, via Washington n. 78.
Il logo dell’Associazione, la cui immagine fa parte integrante del presente statuto, è costituito da un volante automobilistico sportivo con tre razze metalliche, all’interno del quale è presente nella parte superiore la scritta “Circolo Ambrosiano” in grigio scuro e nella parte inferiore la scritta “Veicoli d’Epoca” in rosso; al centro del volante, al posto del pulsante del clacson, è presente in alto la scritta “C.A.V.E.M.”
in rosso, in basso la scritta “Milano” in grigio chiaro e nel mezzo il simbolo del biscione in giallo.

ART. 2

Il C.A.V.E.M. è una Associazione culturale, apolitica, senza fine di lucro, con lo scopo di divulgare e incentivare la conoscenza, il collezionismo e la conservazione dei veicoli di qualunque tipo, tra i quali auto, cicli e motocicli, aerei, natanti a vela e a motore), che rivestono interesse storico.
L’Associazione, nell’ambito dei suoi scopi, potrà pertanto: praticare, tutelare e diffondere la ricerca, il restauro degli autoveicoli d’interesse storico, divulgando con ogni mezzo la passione e la conoscenza della conservazione di tali veicoli, intesa anche come mezzo educativo e come recupero dei valori del passato; costituire un valido aiuto e punto di riferimento per i Soci negli interventi di restauro, per il reperimento di ricambi, per l’archiviazione di dati informativi e di documentazione bibliografica, favorendo al contempo lo scambio di opinioni ed informazioni e quant’ altro riguardi la storia degli automotoveicoli; fornire ai propri associati le conoscenze e le esperienze per un corretto restauro.
Organizzare e/o promuovere manifestazioni e raduni, anche in collaborazione con Club, Enti o Associazioni, aventi finalità
analoghe o connesse alle proprie, nonché affiliarsi e/o federarsi con Club, Enti e/o Associazioni, quali l’Automotoclub
Storico Italiano (A.S.I.), con finalità analoghe o connesse; aderire, stabilendo con gli stessi attive relazioni, ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni italiane e straniere aventi scopi similari.

ART. 3

La domanda di ammissione all’Associazione deve essere firmata dal richiedente, il quale deve dichiarare di obbligarsi all’osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e tutti coloro la cui adesione è stata formalizzata, a seguito di invito degli altri fondatori, entro il 30 giugno 2006. I Soci Fondatori hanno diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 5

Sono Soci Ordinari gli iscritti che abbiano presentato domanda di ammissione dopo la data di cui al precedente articolo e che siano stati ammessi ai sensi del precedente art. 3; i soci ordinari partecipano alle attività dell’Associazione, contribuendo al suo sviluppo, e hanno diritto di voto nelle Assemblee.
Al solo fine di rafforzare il vincolo associativo, sarà consentito ai familiari componenti il nucleo anagrafico del Socio di partecipare alle attività associative, senza per questo assumere la qualità di socio se non a seguito della procedura disciplinata nel precedente comma.

ART. 6

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo.
La quota di iscrizione annuale deve essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno presso la segreteria dell’Associazione.
Qualora la quota di iscrizione annuale non venga pagata, finchè il Socio ritardatario non avrà soddisfatto il proprio debito nei confronti dell’Associazione non potrà partecipare alle attività sociali ed usufruire delle agevolazioni riservate ai Soci. Il Socio che entro il 31 marzo non abbia proceduto alla regolarizzazione della quota sociale verrà escluso dall’Associazione ai senso del successivo art.7. La quota di iscrizione annuale si intende per anno solare ed è indivisibile.
In caso di aumento della quota di iscrizione annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, i Soci che non intendano aderirvi hanno il diritto a recedere nei trenta giorni successiva alla relativa comunicazione.

ART. 7

La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni. Il Socio che intende dimettersi è tenuto a comunicare il proprio recesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo prima del 31 dicembre di ogni anno.
b) per esclusione, ai sensi del precedente Art. 6;
c) per morte;
d) a seguito dello scioglimento dell’Associazione.

ART. 8

I Soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, qualora intendano rientrarvi, sono soggetti a tutte le formalità di ammissione e dovranno nuovamente versare gli eventuali contributi di iscrizione.

ART. 9

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche Sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso: compete solo il rimborso delle spese documentate, nei limiti dell’apposito regolamento che sarà emanato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ciascun Socio ha diritto di farsi rappresentare da altro Socio mediante regolare delega scritta da presentarsi all’Assemblea al momento dell’apertura. Le deleghe ad un Socio non possono superare il numero di tre.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 11

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, almeno una volta all’anno entro il 31 marzo, mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea e dell’ordine del giorno, con la previsione eventuale di una seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.
L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci per lettera – da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
L’Assemblea Ordinaria provvede:
a) all’esame ed alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) alla elezione:
-del Presidente;
-del Consiglio Direttivo;
-del Collegio dei Revisori dei Conti;
-del Collegio dei Probiviri;
al conferimento del titolo ai Soci Onorari;
c) alla ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, della decisione relativa all’ammontare delle quote associative annuali e degli eventuali contributi a carico dei Soci;
d) a quanto altro venga ad essa demandato dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, quando questi lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l’indicazione dell’ordine del giorno oltre che del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, con la previsione eventuale di una seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto.
L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci per lettera – da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica – almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
b) sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento dell’Associazione;
c) sulle altre materie alla stessa demandate dal Consiglio Direttivo o devolute dal presente Statuto.

ART. 13

L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno più della metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. L’eventuale seconda convocazione sarà prevista non meno di ventiquattro ore dopo la data e l’ora della prima; in tal caso l’assemblea si intenderà regolarmente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, deliberando a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto. L’eventuale seconda convocazione sarà prevista non meno di ventiquattro ore dopo la data e l’ora della prima; in tal caso l’assemblea si intenderà regolarmente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati.
L’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le seguenti maggioranze:
1. a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati per le delibere concernenti il punto c) dell’articolo 12;
2. con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati per le delibere concernenti il punto a) dell’articolo 12;
3. con la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti o rappresentati per le delibere concernenti il punto b) dell’articolo 12.

ART. 14

L’Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta dai due terzi del Consiglio Direttivo o da un gruppo composto da almeno un decimo dei Soci.

ART. 15

Ogni Socio ha diritto di voto, purchè sia in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale all’Associazione. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Nel caso in cui l’Assemblea o il Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l’Assemblea procederà alla nomina di due scrutatori tra i Soci presenti.
In caso di parità di voti, l’Assemblea procede immediatamente ad una seconda votazione.

ART. 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato. Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario viene nominato dalla stessa tra i rappresentanti dei Soci presenti.
I verbali delle Assemblee devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e verranno cronologicamente archiviati.

ART. 17

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge uno o più Vice Presidenti, un Segretario anche con funzioni di Tesoriere, i Commissari Tecnici. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti ai sensi di Statuto possono essere esercitati dal Vice Presidente.
Il Presidente e i Consiglieri durano in carica per il periodo di quattro anni e sono rieleggibili.
I Soci che intendono candidarsi alla carica di Consigliere, devono essere stati iscritti al l’Associazione negli ultimi tre anni precedenti la candidatura e, non devono aver subito censure dagli organi sociali.
Per i Revisori dei Conti e i Probiviri, il periodo richiesto di appartenenza all’Associazione è di un anno.
Alla carica di Presidente potrà essere nominato solo il Socio che abbia già ricoperto la carica di Consigliere per almeno un triennio.
Tutte le cariche sociali sono rieleggibili. La propria candidatura dovrà essere proposta per iscritto almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, presso la segreteria sociale. La proposizione della candidatura implica, per il candidato, l’impegno ad assumere un incarico nell’ambito del Consiglio Direttivo. Il rifiuto reiterato potrà portare alla decadenza della carica di Consigliere, determinata dallo stesso Consiglio.

ART. 18

Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di fare parte del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso completare, mediante cooptazione, il numero dei propri membri; i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.
In caso di vacanza della carica di Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente lo sostituirà sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

ART. 19

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, firma i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei Soci, ivi compresa l’apertura di conti correnti postali e bancari, con facoltà di delegare temporaneamente ad altri soggetti l’esercizio di tali poteri.
Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia a componenti del Consiglio Direttivo, sia a Soci ordinari.

ART. 20

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri per lettera – da recapitarsi a mezzo posta, fax, o posta elettronica – almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio.

ART. 21

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei com-ponenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale che verrà cronologicamente archiviato.

ART. 22

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere al fine della realizzazione dello scopo sociale.
Esso tra l’altro:
a) provvede alla redazione del programma delle attività sociali, sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
b) redige un Regolamento dell’Associazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento dell’Associazione
c) predispone il bilancio d’esercizio ed il bilancio preventivo
d) delibera sull’ammontare della eventuale quota di iscrizione annuale e degli eventuali contributi speciali dovuti dai Soci, in occasione di manifestazioni particolari, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
e) prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro nominando un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

ART. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non Soci; ove possibile il Presidente sarà designato tra persone che siano o siano state iscritte all’Ordine dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri.
Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione, procedendo alla revisione dei conti e del bilancio. I Revisori durano in carica per il periodo di tempo determinato dall’Assemblea e sono rieleggibili.

ART. 24

I Revisori dei Conti possono chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio per avere chiarimenti sull’andamento dell’esercizio sociale.

ART. 25

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, nominati anche tra i non Soci, purché non rivestano altre cariche sociali. I suoi membri hanno la stessa durata in carica del Consiglio Direttivo.

ART. 26

Il Collegio dei Probiviri ha funzione di amichevole compositore nelle controversie insorte tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci fra loro.
Esso, inoltre, è competente a decidere in primo grado su ogni controversia insorta per la violazione da parte dei Soci a norme dello Statuto o di Regolamenti dell’Associazione.

ART. 27

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio di esercizio, con la relazione del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede sociale durante i dieci giorni che precedono quello in cui l’Assemblea è stata indetta affinché qualsiasi Socio e i Revisori dei Conti se nominati possano prenderne visione.

ART. 28

Con la delibera di scioglimento, adottata con le modalità previste dall’articolo 14 del presente Statuto, l’Assemblea Straordinaria nomina un liquidatore, ne determina i poteri e delibera in merito alla destinazione, sempre a favore di Enti o Associazioni con finalità analoghe, delle attività sociali residue dopo l’avvenuta estinzione delle passività.

ART. 29

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci sulla validità, sull’interpretazione o sulla esecuzione del presente Statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra i Soci e gli Amministratori e/o la Associazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri. Il Socio si impegna a non adire alle vie legali nei confronti dell’Associazione tranne che per i casi previsti dalla legge.

ART. 30

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre Leggi Speciali, nonché dello Statuto dell’A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano.

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